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AUMENTO IVA 21%, diciamo addio alla vecchia iva al 20%

Scheda Software Gestionale Gigaworld Leggi la Circolare  
 

Aumento aliquota Iva al 21 per cento

(Fonte: Staff di Fiscoetasse)

L'aumento dell'Iva al 21 per cento entra in vigore il 17/09/2011 (dopo la pubblicazione in Gazzetta della manovra correttiva 2011)

Il D.L. 138/2011 è stato convertito in legge con modifiche e verrà pubblicato in gazzetta presumibilmente entro venerdi 16 settembre.

L'aumento dell'aliquota Iva al 21% entra in vigore il 17/09/2011, avrà rilevanti risvolti oltre che per le tasche di tutti i consumatori finali, anche per tutti i sistemi informatici ormai tarati sull'aliquota del 20% dal 1997.

L'aumento dell'Iva ha infatti conseguenze in termini di decorrenza che non sono uniformi per tutte le casistiche.

I problemi dell'aumento dell'aliquota Iva al 21%


Proviamo in sintesi ad individuare le problematiche che seguiranno l'aumento dell'aliquota Iva al 21% per le operazioni a cavallo:

nuovo scorporo per i corrispettivi Iva: sono state abolite le aliquote di scorporo ed è rimasto solo il metodo matematico;

-  uno stesso contratto potrà avere l'applicazione di due diverse aliquote: una per gli acconti fatturati o incassati prima  in vigenza dell'aliquota al 20% e una successivamente l'entrata in vigore dell'aliquota al 21%;

- per i beni consegnati e non ancora fatturati in quanto si è scelto la fatturazione differita, andrà applicata la vecchia aliquota del 20% anche se la fattura sarà emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota del 21%;

- le note di variazione iva in diminuzione dovranno sempre fare riferimento alla fattura originaria;

- le fatture emesse con iva ad esigibilità differita nei confronti degli enti pubblici possono mantenere l'aliquota del 20% a condizione che oltre ad essere state emesse, siano state anche annotata nei registri entro la stessa data (il giorno precedente l'entrata  in vigore della nuova aliquota) 





Da domani l'Iva sale al 21%. Ecco che cosa cambia

di Luca De Stefani. All'interno articolo di Mauro Meazza e Gianpaolo Tosoni

Entrano in vigore il 17/09/2011 le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all'ingrosso, se indicati al lordo dell'imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.
Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota Iva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.
Se, per esempio, il prezzo al lordo dell'Iva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l'aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l'aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell'Iva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest'ultimo per 1,00833334.
Nei prossimi giorni, per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cadrà dopo l'entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l'aliquota Iva del 21 per cento. Per applicare ancora l'Iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l'Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 20 per cento.
Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite. L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi.

16 settembre 2011

 
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